lunedì 18 ottobre 2010

Come redigere un buon contratto di vendita internazionale

   Hai finalmente trovato un acquirente estero per il tuo prodotto o servizio ed ora non sai come redigere un contratto internazionale? Ecco alcuni importanti suggerimenti. A meno che tu non stia trattando con un cliente cinese o iraniano, stati dove le normative sono di più difficile comprensione,  non per forza deve avvalerti di un avvocato esperto ma l’importante è che si regolino bene gli aspetti che tratterò di seguito.
L’obiettivo della redazione di un contratto con l’estero deve essere la semplicità e la chiarezza. E’ preferibile anche usare un inglese semplice e maccheronico, piuttosto che altisonanti forme  giuridiche, poiché dobbiamo esser certi che la controparte capisca bene il contenuto del documento.
Per quanto riguarda il contenuto del contratto deve essere articolato come segue:
-Premesse (“whereas”): esempio: …premesso che la società X produce mobili e che la società Y è interessata alla distribuzione e dispone di un magazzino…. [….]
-Definizioni (“definitions and interpretation”): si può omettere, se il contratto è chiaro non c’è bisogno di chiarire le parole tipo: per “distribuzione” si intende che…
-Oggetto dell’accordo (“object and scope”): deve essere esposto in modo chiaro e preciso.
-Obbligazioni delle parti (“Undertakings of the parties”): Il venditore deve fare: a, b, c…. il compratore deve fare: a, b, c….
-Condizioni di pagamento (“payment conditions”): ovvero quanto mi paghi, come mi paghi e quando mi paghi. Per definire il prezzo sostanzialmente chi esporta dovrebbe considerare anche il tasso d’interesse minimo (CIRR) che è quanto varia la moneta negli anni di contratto, dovrebbe poi tener a mente anche il rischio paese, quanto costerebbe un’assicurazione.
Quindi ricapitolando il prezzo di un prodotto dovrebbe esser costituito da:
·         Prezzo di produzione industriale +
·         Rischio Paese (vedi SACE)  +
·         Tasso d’interesse minimo ovvero CIRR (vedi SIMEST) +
·         profitto che si vuole ricavare  =
=   Prezzo di distribuzione

-Durata del contratto e clausole di rinnovo (“duration”);
-Scadenza-cessazione ed effetti (“termination and effects of termination”): Importante!!! Cosa succede quando il contratto cessa? Cosa fa il nostro distributore con il nostro marchio, con le nostre brochures, definire la cessazione dell’uso del marchio etc.
-Clausole di forza maggiore (“Force Majeure”): è una formula standard.
-Tutela del marchio (“Trademark”): anche se il marchio non è registrato bisogna tutelarsi, devo dare delle direttive su come presentare la mia figura in quel paese
-Clausole di hardship (eccessiva onerosità sopravvenuta):  cioè come comportarsi in casi tipo oscillazioni, cambiamento di fattori cardini, se cambia il prezzo delle materie prime, io posso fissare un limite superato il quale contratto si può sciogliere.
-Riservatezza (“Confidentiality”): quali informazioni sono confidenziali e a chi tali informazioni possono essere trasmesse.  
-Clausole penali (“liquidated damages”): fissare che se una tale azione non viene fatta c’è un tot. di euro di penale. Ad esempio, ogni giorno di ritardo nel pagamento comporta 50 euro di penale al giorno. Usare parole in senso tecnico, “Penali per ritardo o per inadempimento”. Nei paesi anglosassoni o africani ci sono 2 termini con cui noi traduciamo penali, non usare PENALITY specie se utilizzi legge italiana, si usa LIQUIDATED DAMAGES.
- Legge applicabile e foro competente (“Governing law and jurisdiction”): :Importantissimo!!! Noi come azienda in questo punto dobbiamo rivolgerci ad un esperto. Es. io sono in Italia, la mia controparte è a Dubai, quindi che legge vogliamo usare e che giudice decide?Possiamo usare la legge italiana e possiamo stabilire che sia il giudice italiano a decidere, possiamo usare legge italiana e giudice saudite, o tutto saudita…c’è da scegliere in base a  quale quadro giuridico potrebbe essere più favorevole a noi. Ma comunque è preferibile esprimersi e definire questo punto. La Clausola di deroga al foro, è vessatoria, ovvero deve essere firmata e sottoscritta due volte dalle parti coinvolte.
Le parti possono liberamente scegliere la legge applicabile e il foro competente, in questa parte però spesso necessitano di un esperto che li aiuti a scegliere al meglio.
Ad esempio: se scegli la legge italiana bisogna conoscere le conseguenze.
La scelta deve essere consapevole, ma se io non ho scelto e non ho scritto nulla, cosa succede? La questione si complica.
Per quanto riguarda la legge applicabile, se non ho definito la questione, in ambito europeo, si applica la legge del Paese nel quale il venditore ha residenza abituale (REG.CE n.593/2008); in ambito extra europeo invece, in mancanza di scelta, si applica la legge del Paese di chi deve effettuare la “prestazione caratteristica” (Art. 4 - Convenzione di Roma del 1980). Qual’ è la prestazione caratteristica? La giurisprudenza ha detto che è quella diversa dal pagamento del prezzo, la consegna, quindi chi deve consegnare la merce. Quindi dipende dagli incoterms stabiliti nel contratto.
La stessa cosa vale per il foro competente. In ambito extraeuropeo, la Convenzione di Bruxelles definisce che è competente il foro, il giudice, del luogo in cui il creditore (il fornitore) ha la residenza. In ambito europeo, è competente il giudice del luogo in cui i beni sarebbero dovuti essere o sono stati consegnati in base al contratto ( Reg. CE n.44 del 2001).

Materiali:
- Convenzione Roma del 1980 sulla Legge applicabile:
http://www.iusreporter.it/Testi/convenzione-roma-1980.htm
- Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci:
http://www.iusreporter.it/Testi/convenzione-vienna-1980.htm

- REG.CE n.593/2008:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:it:PDF

© Copyright  Roberta Cristaudo

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1 Commenti:

Alle 24 ottobre 2010 alle ore 15:21 , Blogger Unknown ha detto...

Dettagli precisi e reali,facile da capire ed elaborato in modo molto molto professionale!!Grazie a questo blog sara`molto piu`facile portare avanti il proprio business.

 

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